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Faq - Cosa fare in caso di problematiche tra privati relative a distanza di impianto dai confini?

Dernière modification 28 juillet 2020

Cosa fare in caso di problematiche tra privati relative a distanza di impianto dai confini?

Le distanze di impianto di alberature ed arbusti sono regolamentate dal Codice Civile art. 892:

  1. tre metri per gli alberi ad alto fusto.
    Si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, castagni, le querce, i pini, i pioppi, i platani e simili.
  2. Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
    Sono reputati tali, quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.
  3. Un metro e mezzo per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
    La distanza deve però essere di un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette, non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Tale problematiche sono però prevalentemente di natura civilistica e possono essere risolte solo in ambito privato.


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