Description
Il provvedimento legislativo nazionale di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013.
In esso sono specificati:
- le date di inizio e fine della stagione termica;
- le temperature massime che non devono essere superate nei locali;
- le deroghe e le esclusioni.
Nella zona climatica E e, in generale tutta l'area di pianura e collinare del Piemonte, si possono attivare gli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore giornaliere tra le ore 05:00 e le ore 23:00.
In presenza di condizioni climatiche sfavorevoli nella Zona Climatica E (pianura e collina) gli impianti possono essere comunque attivati per un periodo massimo di 7 ore giornaliere senza che vi siano indicazioni o Ordinanze del Sindaco.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata della Regione Piemonte
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Last update: 17 April 2025, 17:00