Description
IMU - Imposta Municipale Propria
Versamento saldo entro il 16 dicembre 2020 Istruzioni
Si rammenta che entro il 16 dicembre 2020 deve essere effettuato il pagamento del saldo dell’Imposta Comunale Propria (IMU) 2020, calcolato a conguaglio di quanto già versato in sede di acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 settembre 2020, con la quale, per le fattispecie imponibili assoggettate all’IMU nel 2019, sono state confermate le aliquote e le detrazioni delle abitazioni principali ancora soggette all’imposta.
Novità
Sono state azzerate le aliquote relative alle seguenti fattispecie di immobili che nel 2019 erano escluse dall’IMU ma assoggettate alla TASI:
- Fabbricati rurali ad uso strumentale
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati (beni merce).
Nuova definizione di fabbricato: dal 2020 costituisce parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente al fabbricato stesso. La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può pertanto essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, mediante la cosiddetta “graffatura”; in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2020, è stato approvato il nuovo regolamento disciplinante l’Imposta a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L’imposta è dovuta per i seguenti immobili:
- abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze
Ai fini dell’esclusione dall’imposta, ovvero dell’applicazione dell’aliquota ridotta, si ricorda che:
- può essere riconosciuta un’unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitariamente all’unità ad uso abitativo;
- entro il 16 dicembre 2020 occorre presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 5 del vigente Regolamento disciplinante l’IMU, se non già presentata gli scorsi anni ovvero se sono intervenute variazioni - alloggi diversi dall’abitazione principale
- fabbricati produttivi (negozi, capannoni, uffici, ecc.), ad eccezione di quelli di proprietà di soggetti che vi esercitano direttamente le attività sospese da provvedimenti governativi per far fronte all’emergenza epidemiologica che, a seguito di norme di legge, sono stati espressamente esclusi dal pagamento della prima e/o della seconda rata. Esenzione IMU 2020 degli immobili adibiti alle attività, a seguito emergenza epidemiologica, disposte dalla vigente normativa leggi tutto
- terreni iscritti a catasto, a qualsiasi uso adibiti, compresi quelli incolti, diversi da quelli esclusi sottoindicati
- aree fabbricabili
L’imposta non è invece dovuta per i seguenti fabbricati:
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 c. 3 D.Lgs n. 99/2004
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- abitazioni principali di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti
- alloggi sociali (di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008) adibiti ad abitazione principale
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- unico alloggio posseduto dal personale dipendente delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione (a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica)
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola di esse. A pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni richieste, sugli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi, entro la data di scadenza del saldo dell’imposta annuale - 16 dicembre 2020) (art. 6 c. 1 lett. f) Regolamento comunale)
- fabbricati rurali ad uso strumentale (per i quali è stata azzerata l’aliquota)
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano locati (per i quali è stata azzerata l’aliquota)
- fabbricati produttivi (negozi, capannoni, ecc.) di proprietà di soggetti che vi esercitano direttamente le attività sospese da provvedimenti governativi per far fronte all’emergenza epidemiologica che, a seguito di norme di legge, sono stati espressamente esclusi dal pagamento della prima e/o della seconda rata.
Dichiarazioni di variazione anno 2019
Ai sensi dell’art. 3-ter del DL 34/2019 convertito in L. 58/2019, il termine per presentare le dichiarazioni IMU/TASI per variazioni intervenute nell’anno 2019 per le quali è ancora previsto l’obbligo, è fissato al 31 dicembre 2020.
Termine presentazione autocertificazioni
Si rammenta che il termine per la presentazione delle autocertificazioni previste dal vigente regolamento comunale (es. per estendere alle pertinenze il trattamento delle abitazioni principali, oppure per riconoscere l’aliquota agevolata agli alloggi dati in uso gratuito a genitori/figli) è rimasto invariato (16 dicembre 2020).
Al fine di meglio definire correttamente l’importo da versare entro il 16 dicembre 2020, ovvero i casi in cui è prevista la presentazione della dichiarazione IMU/TASI per l’anno 2019, si invita a consultare le aliquote ed il Regolamento IMU, le informazioni dettagliate e la modulistica necessaria. E’ inoltre disponibile l’apposito applicativo per effettuare il calcolo on-line dell’imposta e stampare il modello F24.
Presentazione autocertificazioni e dichiarazioni: possono essere scaricate dal sito link modulistica compilate, firmate e trasmesse, allegando copia del documento d’identità:
- via posta (Ufficio Tributi – Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 8 – 10034 CHIVASSO)
- via PEC protocollo@pec.comune.chivasso.to.it per coloro che sono in possesso di posta certificata
- via e-mail protocollo@comune.chivasso.to.it
- mediante consegna allo Sportello Unico Polivalente, nei consueti orari di apertura: lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 e sabato dalle 9 alle 11 vedere eventuali aggiornamenti emergenza covid
Per informazioni: Servizio Tributi
A causa dell’emergenza epidemiologica è preferibile utilizzare i seguenti contatti: Telefono: 011 9115243-245-254-255 e-mail: tributi@comune.chivasso.to.it;
PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it;
Fax: 011 9112989
In caso residuale, ricevimento su appuntamento, da concordare utilizzando i medesimi contatti.
Chivasso, 16 novembre 2020
La Responsabile Servizio Tributi
Roberta Pesca
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Last update: 12 May 2025, 10:32