Reddito di libertà

Published on 12 April 2024 • 2024 , Affari Sociali , Comune

L’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato Reddito di Libertà  destinato alle donne vittime di violenza in condizione di particolare  vulnerabilità:  donne sole ovvero con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

L’obiettivo è quello di contribuire a sostenerne l'indipendenza economica, con riguardo prioritariamente alle spese per assicurare la riacquisizione dell'autonomia personale e abitativa nonché sostenere il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori. 

A chi si rivolge la misura?
Possono accedere al reddito di libertà le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio, che sono seguite dai Centri antiviolenza o che siano o siano state ospiti sia in una casa di accoglienza, sia in una struttura similare ad una casa di accoglienza, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili.

Qual è l’ammontare del beneficio economico?
L’ammontare del sussidio economico mensile è pari alla misura massima di euro 400 pro-capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità.
Il beneficio, in caso di presentazione della domanda dal 1° gennaio al 30 giugno, è corrisposto con anticipazione di sei mensilità e successivo saldo. Se la domanda di reddito di libertà viene presentata dal 1° luglio al 31 dicembre, l’importo verrà concesso in un’unica soluzione.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente comunizione. 
L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Per informazioni e assistenza alla compilazione della domanda
Per modulistica e Protocollo recarsi allo Sportello Unico Polivalente

L'invio dell'istanza e degli allegati può anche essere trasmessa:

Regime fiscale e compatibilità del Reddito di Libertà con le altre misure di sostegno
Il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.
Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. 
Inoltre, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASpI, Cassa Integrazione Guadagni, ANF, ecc.).

Servizio Welfare 

Pubblicato il 12/04/2024

Modello di domanda Reddito di libertà

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