Autosmaltimento di piccole quantità di Amianto

Last update 31 July 2020

La Regione Piemonte attraverso la Deliberazione della Giunta regionale del 18 Dicembre 2013 n. 25 – 6899 “Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementifera e resinoide presenti in utenze civili da parte di privato cittadino”, ha riconosciuto la possibilità (a specifiche condizioni elencate di seguito), ai proprietari di manufatti in cemento amianto di dar corso autonomamente alla loro rimozione e raccolta.

REQUISITI

Il soggetto che procede alla rimozione/raccolta del materiale contenente amianto in matrice compatta deve essere esclusivamente il proprietario senza l’ausilio di terzi (es. conoscenti e/o familiari).

Di seguito sono elencati specificamente le casistiche di intervento e le quantità massime di asportazione.

 

Tipologia maufatto 

Quantità

Lastre piane o ondulate

15 per una superficie di circa 30 MQ

Pannelli

15 per una superficie di circa 30 MQ

Canne fumarie

3 metri lineari

Altre tubazioni

3 metri lineari

Piccole cisterne o vasche

n. 2 di dimensione max 500 litri

Cassette per il ricovero degli animali

n. 1

Piastrelle per pavimenti Linoleum/vinil amianto

15 MQ

 

Esclusi dalla rimozione / raccolta: 

  • manufatti in amianto in matrice friabile (coibentazioni di tubazioni e caldaie, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone/amianto)
  • manufatti in amianto in matrice compatta non integri o danneggiati (lastre e tubazioni che visibilmente si presentano in cattivo stato di conservazione con parti mancanti e bordi rovinati)

Interventi che si possono effettuare (in condizioni climatiche ottimali)

Manufatti ubicati all’esterno

Coperture in cemento-amianto installate ad una altezza massima di 2.00 mt dal piano di campagna

  • Prive di canale di gronda
  • Non attigue e non sporgenti su finestre e balconi di altre abitazioni
  • Facilmente raggiungibili con l’impiego di scale o trabattelli

Le lastre in cemento–amianto non sono calpestabili

Procedure operative a carico del privato cittadino

 

Fase 1

Prima dell’intervento compilazione della dichiarazione dell’esecuzione di auto rimozione di MCA.


48 ore prima consegnare all’ Igiene Pubblica ASL, ufficio SISP, la dichiarazione in triplice copia. L’ASL timbra le copie ne trattiene una agli atti e ne restituisce 2 al cittadino

 

Contattare la ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto che deve essere iscritta all’albo nazionale gestori ambientali – categoria 5 CER 17.06.05*

 

Fase 2

Effettuare l’intervento attenendosi scrupolosamente alle procedure di sicurezza.

Stoccare il materiale rimosso rigorosamente trattato e confezionato

Fase 3

Consegnare alla ditta autorizzata allo smaltimento del MCA le due copie della dichiarazione timbrate da ASL. 
L'operatore firma e timbra le copie, ne trattiene una mentre l'altra la restituisce.

Fase 4

Trasmettere entro un mese al SISP copia della dichiarazione firmata e timbrata dalla ditta e copia del formulario rifiuti rilasciato dalla discarica e bolla di trasporto.

È estremamente importante sottolineare che le procedure di rimozione/raccolta non devono assolutamente costituire fonte di pericolo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l’ambiente circostante.

Per maggiori informazioni sia sulla documentazione necessaria per dar corso a tale procedura sia per le ulteriori prescrizioni per la sua messa in atto, contattare l’Ufficio Ambiente ai numeri  011/9115405-407 oppure visionare la D.G.R. 18 dicembre 2013 n. 25-6899 istitutiva della procedura dell'autosmaltimento di piccole quantità di amianto.

 

 


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