Disposizione del proprio corpo post mortem ai fini di studio

Last update 7 October 2023

Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

Le "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" (L. n.10/2020 e d.P.R. n.47/2023 e d.P.R. n.47/2023), prevedono che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento, vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.
Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza, a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.
La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.
A differenza della legge n. 219/2017, nel quale c’è la possibilità di indicare nelle Dat un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem, deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, sono stati istituiti con il Decreto direttoriale del 14 maggio 2021 Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi è tenuto dal Ministero della salute. 
Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Il fiduciario
Il fiduciario è indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso. Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).

La restituzione della salma ai famigliari
I centri di riferimento sono tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Salute:
https://www.salute.gov.it/portale/disposizionepostmortem/dettaglioContenutiDisposizionepostmortem.jsp?lingua=italiano&id=6002&area=postMortem&menu=vuoto

decreto direttoriale individuazione centri di riferimento
07-10-2023

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dpr 47 del 10 febbraio 2023
07-10-2023

Attachment 81.68 KB format pdf

decreto direttoriale per centri di riferimento
07-10-2023

Attachment 136.31 KB format pdf

legge 10 del 2020
07-10-2023

Attachment 66.40 KB format pdf


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