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Decreto n. 39 a firma del Presidente della Regione Piemonte

Publié le 8 avril 2020 • 2020 , Coronavirus , News

Decreto n. 39 a firma del Presidente della Regione Piemonte che ha per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

In Piemonte restano valide tutte le restrizioni già previste nel testo precedente, ma sono presenti alcune novità che stringono ulteriormente le maglie del contenimento.
Tale decreto prevede che:

  1. l’accesso alle attività commerciale deve essere limitato ad un solo componente del nucleo famigliare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona
  2. a far data dal 08.04.2020, tutto il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11.03.2020, deve far uso di mascherine e guanti monouso durante lo svolgimento del turno lavoro.
  3. Raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermeracti e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro;

Nel Decreto del Presidente della Regione Piemonte, viene altresì raccomandato:

  • che a far data dal 08.04.2020 i clienti potranno accedere alle attività commerciali, se provvisti di mascherine;
    1. che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.
  • Infine con Decreto n. 38 del 6 aprile 2020 , Il Presidente della Regione Piemonte ORDINA che si potranno utilizzare taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali (il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti contagio e avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km, 10 euro al massimo per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e 15 euro al massimo per il servizio di singola consegna nell'ambito di più comuni,
  • Non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.

Lettera Sindaco agli esercenti Decreto Regione n. 39

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