Pagamenti tardivi tributi - Ravvedimento operoso

Last update 18 June 2020

Ravvedimento operoso dell’omesso, tardivo o insufficiente versamento dei tributi comunali
IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità

A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. dall’art. 10bis del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, sono stati notevolmente ampliati i termini entro i quali il contribuente può regolarizzare l’omesso od il parziale pagamento di tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità).

Se il versamento dei tributi comunali avviene in modo spontaneo prima della notifica di avvisi di accertamento, ovvero di richieste di informazioni o di esibizione di documenti, il contribuente ha diritto ad usufruire di sensibili riduzioni rispetto alla sanzione prevista dalla Legge.

L’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:

Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”.

La tabella che segue riepiloga le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso, in base al ritardo:

  • Ritardo fino a 14 giorni Sanzione del 15% Riduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di riduzione per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo Sanzione ridotta 0,1% per ogni giorno fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell'1,4%
  • Ritardo fino da 15 a 30 giorni - Sanzione del 15% Riduzione della sanzione 1 decimo -  Sanzione ridotta 1,5%
  • Ritardo fino da 31 a 90 giorni - Sanzione del 15% Riduzione della sanzione 1 nono -  Sanzione ridotta 1,67%
  • Ritardo dal 91° giorno all'anno della violazione -  giorni Sanzione del 30% Riduzione della sanzione 1 ottavo -  Sanzione ridotta 3,75%
  • Entro 2 anni dalla violazione -  giorni Sanzione del 30% Riduzione della sanzione 1 settimo -  Sanzione ridotta 4,29%
  • Oltre 2 anni dalla violazione -  giorni Sanzione del 30% Riduzione della sanzione 1 sesto  Sanzione ridotta 5%

Per ottenere la riduzione è necessario che il contribuente versi spontaneamente il tributo dovuto, contemporaneamente alla sanzione ridotta ed agli interessi al tasso legale (attualmente pari allo 0,05% annui).

Si riportano qui di seguito le diverse tipologie di ravvedimento operoso.

Ravvedimento sprint:

Se il versamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza il contribuente dovrà versare:

  • il tributo;
  • una sanzione ridotta pari allo 0,1% moltiplicata per i giorni di ritardo (per esempio, per un ritardo di 10 giorni dovrà essere calcolata la sanzione nella misura del 1%);
  • gli interessi calcolati al tasso legale (0,05% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (l’importo dovrà essere diviso per 365 gg e moltiplicato per i giorni di ritardo)

Ravvedimento breve

Se il versamento avviene dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, il contribuente dovrà versare:

  • il tributo;
  • una sanzione ridotta pari al 1,5%, a prescindere dai giorni di ritardo, fino al 30° giorno;
  • gli interessi calcolati al tasso legale (0,05% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (l’importo dovrà essere diviso per 365 gg e moltiplicato per i giorni di ritardo)

Ravvedimento intermedio

Se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ed entro il novantesimo giorno dalla scadenza, il contribuente dovrà versare:

  • il tributo;
  • una sanzione ridotta pari al 1,67%, a prescindere dai giorni di ritardo, fino al 90° giorno;
  • gli interessi calcolati al tasso legale (0,05% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (l’importo dovrà essere diviso per 365 gg e moltiplicato per i giorni di ritardo)

Ravvedimento lungo

Se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se non prevista la dichiarazione, entro un anno dall’omissione o dall’errore, il contribuente dovrà versare:

  • il tributo;
  • una sanzione ridotta al 3,75% a prescindere dai giorni di ritardo, fino alla data sopra indicata;
  • gli interessi calcolati al tasso legale (0,05% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (l’importo dovrà essere diviso per 365 gg e moltiplicato per i giorni di ritardo)

Ravvedimento lunghissimo

Se il versamento avviene oltre ai termini di cui ai punti precedenti ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non prevista la dichiarazione, entro due anni dall’omissione o dall’errore, il contribuente dovrà versare:

  • il tributo;
  • una sanzione ridotta al 4,29%, a prescindere dai giorni di ritardo, fino alla data sopra evidenziata;
  • gli interessi calcolati al tasso legale (0,05% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (l’importo dovrà essere diviso per 365 gg e moltiplicato per i giorni di ritardo)

Ravvedimento extra

Se il versamento avviene oltre ai termini di cui ai punti precedenti, il contribuente dovrà versare:

  • il tributo;
  • una sanzione ridotta al 5%, a prescindere dai giorni di ritardo;
  • gli interessi calcolati al tasso legale (0,05% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020), con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (l’importo dovrà essere diviso per 365 gg e moltiplicato per i giorni di ritardo)

In tutti i casi

Nel modello F24 non occorre indicare separatamente gli importi di sanzioni ed interessi, bensì sommarli all’importo del tributo dovuto, in corrispondenza del corrispondente codice tributo, barrando l’apposita casella “Ravv.” Il codice del Comune di Chivasso è C665.

Il programma per calcolare l’IMU disponibile sul sito internet del Comune (www.comune.chivasso.to.it) è aggiornato con la possibilità di effettuare altresì il conteggio del ravvedimento, secondo le disposizioni sopra citate.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni:

Ufficio Tributi

Tel. 011/9115243-245-254-255

Email: tributi@comune.chivasso.to.it

ovvero previo apposito appuntamento da concordare tramite i contatti sopra indicati


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